Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

Si trasmette Nota 30847-24/09/2020 del Ministero della salute, relativa all’oggetto, di cui si riportano alcuni punti relativi al rientro a Scuola:

  • In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il Pediatra o il Medico di Medicina Generale, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, predispone “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
  • In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra o del Medico di Medicina Generale che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Pertanto, alla luce della suddetta Nota, nonché delle precedenti (Nota del Ministero della Salute n. 17167 del 21/8/2020 e Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020, “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia), si possono evidenziare i seguenti tre casi:

  1. Allievi COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo – rientro a scuola subordinato al rilascio del certificato a cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale;
  2. Allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo – rientro a scuola subordinato al rilascio di un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico, a cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale;
  3. Allievi assenti per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 – rientro con autodichiarazione dei genitori (secondo il modello della Regione Veneto già fornito con Circ.32 della scrivente).

Riassumendo, nel caso in cui un alunno risultasse assente per motivi di salute potrà essere ammesso alle lezioni presentando un certificato medico se rientra nei casi 1) o 2) oppure una autocertificazione
nella quale il genitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che il motivo dell’assenza non è compatibile con la patologia sars-cov-2, utilizzando il modello sopra indicato al punto 3). Auspicando di aver esaurientemente e fino a eventuali nuove disposizioni chiarito l’argomento, invito tutti ad un rigoroso rispetto delle norme sopra indicate.

Il Dirigente Scolastico

Professoressa Bolzon Michela

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